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Le concessioni cimiteriali “perpetue” non sono opponibili alla Pubblica amministrazione: “legittimo l’operato del comune di Avola”

L'atto deliberativo è stato peraltro adottato con la presenza del Segretario generale dell'Ente e a seguito di precedenti pareri legali sull'argomento frutto anche delle vittorie del Comune nei diversi contenziosi

Con riferimento alla nota a firma dell’on. Bono sulla presunta illegittima abolizione ad Avola delle sepolture perpetue, l’Amministrazione comunale rileva che la competenza a modificare i regolamenti comunali appartiene al civico consiglio che nella fattispecie ha operato sulla scorta di copiosa giurisprudenza al riguardo.

L’avvenuto rilascio, risalente nel tempo, di una “concessione perpetua” cimiteriale non determina in capo al concessionario una posizione di vantaggio intangibile e irreversibile, ben potendo la concessione in questione essere revocata dall’Ente locale, seppur in presenza di presupposti e di condizioni stabilite dalla legge, e registrandosi, comunque, la sua trasformazione, a mente dello jus superveniens, in titolo concessorio a tempo determinato per il quale va corrisposto il correlato canone. In tal senso si è espresso il Tar Catania, con una recentissima sentenza, la 3036 del 16.10.2023, con la quale ha respinto il ricorso proposto da una cittadina avolese, condannata al pagamento delle spese processuali, che aveva adito il Giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del diritto alla concessione cimiteriale “perpetua”, oltre che l’accertamento del diritto alla sepoltura/tumulazione dei propri familiari senza applicazione alla concessione di alcun addebito.

Ancora più recentemente il Tar Catania, con l’ordinanza 9/2024 ha rigettato la domanda cautelare proposta da altra cittadina avolese che aveva impugnato altro analogo provvedimento del Comune in materia. Il Comune di Avola non sta facendo altro che seguire l’insegnamento di numerose decisioni dei Tar, del Cgars e del Consiglio di Stato intervenute in fattispecie similari, nonché facendo corretta applicazione delle normative succedutesi nel tempo (D.P.R. n. 803/1975 e D.P.R. n. 285/1990), che hanno pure affermato che la qualificazione di “concessione cimiteriale perpetua” non è opponibile alla Pubblica Amministrazione, in quanto il rapporto concessorio si tradurrebbe, altrimenti, in un’inammissibile alienazione occulta di un bene demaniale; che le concessioni cimiteriali perpetue si sono trasformate, alla luce delle norme di legge succedutesi nel tempo, in concessioni a tempo determinato e, per l’effetto, è dovuto il pagamento del canone concessorio prescritto dal regolamento comunale.

Le modifiche del Regolamento Cimiteriale approvate dal Consiglio comunale di Avola con la deliberazione del 31.11.2023 quindi recepiscono e danno attuazione a quanto prevedono le disposizioni normative e giurisprudenziale pacifiche e cristallizzate in materia (CGA 646/2022; Tar Sicilia, sez. Catania 3036/2023;Tar Puglia, sez Lecce 289/2014 , passata in giudicato su analoga fattispecie di modifica del regolamento cimiteriale).

L’atto deliberativo è stato peraltro adottato con la presenza del Segretario generale dell’Ente e a seguito di precedenti pareri legali sull’argomento frutto anche delle vittorie del Comune nei diversi contenziosi. “L’amministrazione – chiosa il sindaco Rossana Cannata – trova veramente imbarazzante che si possa speculare sulle anime dei defunti per sostenere fantasie giuridiche e legislative che non trovano alcun fondamento e gravissimo l’atteggiamento istigatorio a intentare cause disattendo disposizioni e giudicati pacifici”.


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