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Stop (provvisorio) alla riscossione coatta dalla Sogert. L’avvocato Dell’Arte: “accolta la mia opposizione”. La replica: “attendiamo ancora il giudizio”

"Ciò che si contesta è legittimità della procedura attivata dalla Sogert", dice l'avvocato. "L’avvio delle procedure esecutive garantisce l'equità sociale nei confronti dei contribuenti virtuosi", replica la società

Stop (provvisorio) alla riscossione coatta della Sogert Spa, concessionario del servizio di riscossione del Comune di Avola. Il Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell’opposizione illustrata dall’avvocato Michele Dell’Arte, ha sospeso – inaudita altera parte (cioè, senza che la controparte possa intervenire) – l’esecuzione in attesa della definizione del merito.

“In questi giorni molti cittadini avolesi si sono visti ricevere sui propri conti correnti il blocco di somme, anche di importi rilevanti, da parte della Sogert per tributi del Comune di Avola – sottolinea il legale –. Senza entrare nel merito del tributo, ciò che si contesta è legittimità della procedura attivata dalla Sogert che, senza alcun preavviso o notificata di atto al contribuente diretto interessato, ha aggredito le somme depositate sui c.c. La società di riscossione si è guardata bene di avvisare i contribuenti dell’azione esecutiva. Mi sorprende come un servizio così delicato, quello della riscossione tributi, non sia gestito con il necessario e dovuto ricorre a tutela sempre dell’interesse del cittadino e dell’intera collettività”.

Pronta la replica dalla So.Ge.R.T, società regolarmente iscritta all’Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali e concessionario affidatario del servizio di riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi del Comune di Avola. “Sulla scorta delle liste di carico ricevute dall’ente per la riscossione dell’IMU Tari e canone idrico – si legge in una nota – la Sogert ha provveduto alla notifica degli atti di riscossione coattiva ovvero l’accertamento esecutivo. L’accertamento esecutivo cumula in un unico atto sia l’accertamento dell’entrata sia il titolo esecutivo, per tale ragione l’accertamento esecutivo è stato definito “impoesattivo”, con la diretta conseguenza che non necessità per l’avvio dell’azione esecutiva di ulteriori atti”. I mezzi a disposizione per il recupero delle entrate rimangono quelli già previsti e riconducibili a quelli disciplinati dal Titolo II, d.P.R. 602/1973, tra i quali è annoverato anche l’art. 72 bis DPR 602/73, cioè il pignoramento presso terzi.

“Ne discende pertanto, che le procedure esecutive in parola, sono state avviate nei confronti dei contribuenti e cittadini dell’ente che non hanno provveduto al pagamento del tributo né in prima battuta trattandosi di entrate in autoliquidazione, né tantomeno quando sono stati raggiunti dall’avviso di accertamento esecutivo, né tantomeno hanno richiesto un piano di dilazione – conclude la nota di Sogert – Di converso non può passare inosservato che l’avvio delle procedure esecutive garantisce l’equità sociale nei confronti dei contribuenti virtuosi che invece hanno provveduto al pagamento delle imposte dell’ente. Per quanto attiene al giudizio, si rappresenta che la decisione di sospendere la procedura inaudita altera parte risiede nella necessità di contemperare gli interessi del contribuente sino all’esito del giudizio, pertanto all’esito della ricezione lo stesso sarà valutato dall’area legale che provvederà alla costituzione nel giudizio, rappresentando la legittimità della procedura”.


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