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Avola, sentenza del Tar sulle concessioni cimiteriali “perpetue”, botta e risposta tra Nicola Bono e Massimo Grande

Il Tar si è pronunciato in merito al ricorso da alcuni cittadini di Avola avverso la deliberazione del consiglio comunale n. 45/2023

Scontro sulle concessioni cimiteriali perpetue tra l’ex onorevole Nicola Bono e l’amministrazione comunale avolese. Il Tar si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni cittadini, tra cui proprio Bono, relativamente al riconoscimento dei diritti di possesso delle sepolture perpetue, respingendolo. Gli avolesi interessati hanno fatto già sapere che presenteranno appello “anche perché buona parte delle decisioni in merito al riconoscimento dei diritti di possesso delle sepolture perpetue sono sostenute da motivazioni apparenti e da una interpretazione erronea delle norme vigenti” fa sapere l’onorevole secondo cui “la sentenza esprime il concetto che in ogni caso l’obbligo di pagamento dei diritti per le sepolture non può essere immediato, ma bensì rinviato al decorso dei successivi 99 anni, dopo la data di modifica della concessione“.

La concessione di sepoltura perpetua, ancorché modificata in sepoltura temporanea dalla nuova disposizione del regolamento di Polizia Mortuaria, per il Tar fa scattare la decorrenza del diritto di concessione dalla data di modifica, che nel caso in specie è del 30 novembre 2023, giorno da cui va calcolato il periodo dei 99 anni, e solo alla scadenza il Comune potrà acquisire il pagamento del rinnovo.

Quindi niente aiuti alle casse comunali per i prossimi 99 anni da parte delle sepolture perpetue – continua Bono –  e il comune dovrà smetterla in via definitiva con le richieste ingiustificate di danaro per presunti rinnovi inesistenti, imponendo improbabili scadenze del diritto, del tutto arbitrarie ed illegittime, con il pagamento da parte dei cittadini di migliaia di euro per il non dovuto rinnovo attuale della concessione; o addirittura al rifiuto, in varie occasioni, di procedere alla tumulazione delle salme di cittadini deceduti, reclamando il preventivo versamento delle somme richieste. Un comportamento decisamente inaccettabile, ed un pesante disagio ancora più grave, se si considera che tali richieste perentorie venivano subite da persone già sofferenti per la perdita dei loro congiunti, appena andati a miglior vita“.

Bono, infine, richiama il diritto garantito dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1975, n. 803, che disciplina la materia, che non è mai stato modificato e che sancisce il mantenimento del diritto alla “concessione perpetua” “a favore di tutti coloro che ne godono, con la possibilità che ne venga disposta la revoca “quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ed ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero”.

A replicare è il vicesindaco e assessore ai Servizi Cimiteriali Massimo Grande: “I Giudici Amministrativi hanno rigettato i ricorsi presentati da alcuni cittadini di Avola avverso la deliberazione del consiglio comunale n. 45/2023 che ha modificato il regolamento di polizia mortuaria nella parte in cui ha disposto che  le cosiddette “concessioni
perpetue”, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 803 del 1975, sono trasformate in concessioni a tempo determinato ; l’avviso pubblico del 29.01.2024 con cui il Capo Settore dei “servizi cimiteriali ” ha invitato gli interessati (concessionari in vita o eredi legittimi) a presentare formale istanza per il rinnovo delle concessioni scadute al fine di sottoscrivere il contratto di rinnovo della concessione medesima. I ricorrenti hanno pure chiesto il riconoscimento del cosiddetto ius sepulchri sine die sulle loro sepolture gentilizie in virtù delle concessioni cimiteriali perpetue in precedenza rilasciate.

Il Tar ha ritenuto pienamente legittimi gli atti/i provvedimenti dell’Amministrazione affermando che: 1) le c.d. concessioni perpetue, al pari di tutte le concessioni, sono soggette a revoca e ben possono essere trasformate in concessioni temporanee; 2) tutte le censure sollevate avverso i provvedimenti impugnati sono assolutamente infondate. I Giudici hanno affermato che non sussiste alcuna incompetenza da parte del “servizio cimiteriale”, non sussiste la dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, né il contestato eccesso di potere sotto vari profili, non sussiste nemmeno la violazione dei DPR 803 del 1975 e il DPR 285 del 1990. Insomma i provvedimenti dell’amministrazione comunale sono del tutto esenti da vizi di legittimita’. La correttezza del comportamento dell’amministrazione comunale è pure ribadita dall’avere il TAR disposto la cancellazione delle frasi offensive e sconvenienti utilizzate negli scritti difensivi dei ricorrenti che nella sostanza sono stati bacchettati per violazione dell’art. 89 cpc

Questi i fatti oggettivi. Tutto ciò premesso l’amministrazione tiene a precisare che il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato anche per le varie eccezioni procedurali formulate circa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l’inammissibilita’ del gravame proposto. Tali eccezioni non sono state pero’ esaminate dal Tar che ha ritenuto di poterne prescindere,
attesa l’assoluta infondatezza nel merito del ricorso, “per economia processuale”.
Riassumendo gli uffici hanno quindi correttamente e doverosamente rispettato la legge e anche la ormai consolidata giurisprudenza in materia ( richiamata nella stessa sentenza in questione).

Le sentenze parlano chiaro e addirittura ammoniscono per aver adottato frasi offensive e sconvenienti anche negli scritti difensivi. Davvero sconcertante , c’è poco da commentare ma solamente da leggere abbassando i toni nel rispetto delle leggi, così come della materia trattata“.

Gli stessi ricorrenti adesso presenteranno appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sempre  tramite l’avvocato Maria Suma.


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