Con decreto del 05.07.2022, il Giudice per l’Udienza Preliminare disponeva il Giudizio nei confronti di Z.S., per rispondere del reato di cui all’art. 75, co.2 D.Lgs 159/2011; nasceva dunque un processo penale nei confronti dello stesso, giovane Avolese classe 1990 di origini Calabresi, per rispondere del reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. a cui era sottoposto, a dire dell’accusa avvenuto a Noto a settembre 2021.
Aperto il dibattimento si provvedeva all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla pubblica accusa e dai difensori dell’imputato, Avvocato Antonino Campisi e Avvocato Antonio Cappello ed all’esito dell’istruttoria, le prove raccolte nel dibattimento a seguito dell’escussione dei relativi testi e del controesame dei difensori dell’imputato, emergeva la totale ed insuperabile mancanza di prova circa la sussistenza del fatto reato contestato all’imputato.
All’udienza del 22.02.2024, dichiarata chiusa la fase istruttoria, le parti formulavano le proprie conclusioni ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza. Il Tribunale di Siracusa, all’esito della camera di consiglio, in data 22.02.2024, in accoglimento delle doglianze difensive dei legali dell’imputato, ha assolto Z.S. dal reato allo stesso ascritto aderendo alla tesi difensiva che ha fatto emergere come fosse evidente che il caso giudiziato fosse totalmente sprovvisto di prove circa la penale responsabilità dell’imputato in merito ai fatti che gli venivano contestati
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